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CREDITO R&S NOVITA' 2019 

 

La  Manovra  2019 prevede un dimezzamento  dal 50 al 25 per cento del credito d’imposta R&S. Pertanto, il credito d’imposta, scende al 25% delle spese sostenute in ricerca e sviluppo eccedenti la media dei medesimi investimenti realizzati nel triennio 2012-2014.

 Non rientrano in tale riduzione, quindi il credito rimane al 50% per le spese di personale subordinato (dipendente e non), le spese di contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e start-up e PMI innovative sulla parte eccedente la media del triennio 2012-2014.

Saranno finanziabili anche i costi per le materie prime utilizzate nell’attività di R&S.

Il limite massimo di credito d’imposta concedibile a ciascun beneficiario (a fronte di un investimento minimo di 30 mila euro in ricerca e sviluppo) sarà possibile ottenere un credito d’imposta massimo di 10 milioni e non più 20 milioni.

Altra novità importante nell’ambito del credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo riguarda la subordinazione dell’utilizzo dell’agevolazione all’avvenuto adempimento dell’obbligo di certificazione sull’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Tale certificazione deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti il quale, ovviamente, dovrà rispettare i princìpi d’indipendenza.

Il documento permette, per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, di portare in aumento del credito d’imposta le spese del revisore legale fino ad un massimo di 5 mila euro. La modifica della disciplina, perseguita dalla bozza del disegno di legge di Bilancio, prevede infine che il beneficiario dell’agevolazione rediga e conservi una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta.

Contattaci per informazioni e per recuperare spese in R&S. Lo sviluppo di nuovi prodotti è agevolabile. Info:  info@mumaservizi.com

 

Beneficiari

L’agevolazione spetta a tutte  le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo  indipendentemente dal fatturato, dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.  

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Attività Agevolabili

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività  di ricerca e sviluppo:   
 
a)  lavori  sperimentali  o  teorici  svolti  aventi  quale  principale  finalità  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  
fondamenti di fenomeni e di fatti  osservabili,  senza  che siano  previste applicazioni o utilizzazioni pratiche 
dirette;  
 
b)  ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi  prodotti, processi o servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale; 
 
c)  acquisizione,  combinazione,  strutturazione    e    utilizzo    delle  conoscenze  e  capacità  esistenti  di  natura scientifica,  tecnologica  e  commerciale  allo  scopo  di  produrre    piani,    progetti    o    disegni    per  prodotti,  processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati.  Può trattarsi  anche  di  altre  attività  destinate  alla    definizione concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti nuovi  prodotti,  processi  e servizi;      tali      attività      possono  comprendere    l'elaborazione    di    progetti,    disegni,    piani    e    altra documentazione,  purché'  non  siano  destinati  a  uso  commerciale. La realizzazione di prototipi utilizzabili  per scopi  commerciali  e  di progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o  commerciali, quando il  prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato  per  poterlo  usare soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.     
d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,   a condizione  che   non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di applicazioni industriali o per finalità commerciali (in questa voce rientrano anche il personale non altamente qualificato e i test e prove di laboratorio). 
 
 
 
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le  modifiche ordinarie o periodiche apportate a  prodotti,  linee  di    produzione,  processi  di  fabbricazione,  servizi  esistenti  e    altre    operazioni    in  corso,  anche  quando  tali modifiche rappresentino miglioramenti, ad esclusione delle attività che si concretizzino  nella  creazione  di 
nuovi brevetti. 

 

Spese ammissibili

 

Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta sono ammissibili le spese relative a:  
   
a)  personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;  
 
b)  quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o utilizzazione di strumenti e attrezzature di 
laboratorio, in relazione alla  misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e  comunque 
con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;  
 
c)  contratti di ricerca stipulati con  le università e gli organismi di ricerca o con altre imprese (incluse start up 
innovative); 
 
d)  competenze tecniche e privative industriali relative ad  un’invenzione industriale o biotecnologica, a una 
topografico di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne 
NOTA: in questa voce rientrano anche il personale non altamente qualificato e i test e prove di laboratorio. 

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Modalità e Tempistiche

 

 
Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi  ammissibili  ed  è  utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  a  decorrere dal  periodo  di  imposta  successivo a quello in cui i costi rilevati sono stati sostenuti. 
Per il credito di imposta ricerca non si applica il limite annuale di compensazione pari a 250.000 euro.  
 

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