
CREDITO R&S NOVITA' 2019
La Manovra 2019 prevede un dimezzamento dal 50 al 25 per cento del credito d’imposta R&S. Pertanto, il credito d’imposta, scende al 25% delle spese sostenute in ricerca e sviluppo eccedenti la media dei medesimi investimenti realizzati nel triennio 2012-2014.
Non rientrano in tale riduzione, quindi il credito rimane al 50% per le spese di personale subordinato (dipendente e non), le spese di contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e start-up e PMI innovative sulla parte eccedente la media del triennio 2012-2014.
Saranno finanziabili anche i costi per le materie prime utilizzate nell’attività di R&S.
Il limite massimo di credito d’imposta concedibile a ciascun beneficiario (a fronte di un investimento minimo di 30 mila euro in ricerca e sviluppo) sarà possibile ottenere un credito d’imposta massimo di 10 milioni e non più 20 milioni.
Altra novità importante nell’ambito del credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo riguarda la subordinazione dell’utilizzo dell’agevolazione all’avvenuto adempimento dell’obbligo di certificazione sull’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Tale certificazione deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti il quale, ovviamente, dovrà rispettare i princìpi d’indipendenza.
Il documento permette, per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, di portare in aumento del credito d’imposta le spese del revisore legale fino ad un massimo di 5 mila euro. La modifica della disciplina, perseguita dalla bozza del disegno di legge di Bilancio, prevede infine che il beneficiario dell’agevolazione rediga e conservi una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta.
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Beneficiari
L’agevolazione spetta a tutte le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo indipendentemente dal fatturato, dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.
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Attività Agevolabili
Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui
fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche
dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché' non siano destinati a uso commerciale. La realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali (in questa voce rientrano anche il personale non altamente qualificato e i test e prove di laboratorio).
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti, ad esclusione delle attività che si concretizzino nella creazione di
nuovi brevetti.
Spese ammissibili
Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di
laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque
con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
c) contratti di ricerca stipulati con le università e gli organismi di ricerca o con altre imprese (incluse start up
innovative);
d) competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una
topografico di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne
NOTA: in questa voce rientrano anche il personale non altamente qualificato e i test e prove di laboratorio.
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Modalità e Tempistiche
Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi ammissibili ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi rilevati sono stati sostenuti.
Per il credito di imposta ricerca non si applica il limite annuale di compensazione pari a 250.000 euro.