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OFFRIAMO UN SERVIZIO DI CONSULENZA PRIVACY GESTITO CON LICENZA AGYO TEAMSYSTEM

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INFORMATIVA SUL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY REGOLAMENTO (UE) 2016/679

 

 

 

Alla c.a. del responsabile della gestione dei dati

Il REGOLAMENTO (UE) 2016/679  entrerà in vigore il 25 maggio 2018 in materia di privacy.

Il nuovo Regolamento prevede  pene pecuniarie, che potranno arrivare fino ad un massimo di 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato annuo.

Il nuovo Regolamento sulla privacy imporrà obblighi ferrei ed introdurrà nuove responsabilità volte a garantire maggiori misure di sicurezza a protezione dei dati personali. Il Regolamento andrà a sostituire il Codice della Privacy attualmente in vigore in Italia, riconoscendo importanti ed ampi diritti ai cittadini ed imponendo alle imprese ed alla Pubblica Amministrazione una forte responsabilizzazione.

La tua azienda è conforme ai requisiti richiesti dal nuovo Regolamento?

Contattaci per una consulenza e per adeguarti agli obblighi del regolamento.

 

Cosa si intende per “Dato Personale”:

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

 

Ambito di applicazione materiale

Il regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

Il regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

a) effettuati per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione;

b) effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE;

 

 

 

Ambito di applicazione territoriale

Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione.

 Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell’Unione, indipendentemente

dall’obbligatorietà di un pagamento dell’interessato; oppure

b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha

luogo all’interno dell’Unione.

3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un

titolare del trattamento che non è stabilito nell’Unione, ma in un luogo soggetto al diritto

di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

 

 

 

Responsabile della protezione dati:

il Regolamento ha introdotto questa figura. Si tratta di un soggetto in possesso di specifici requisiti come competenza, esperienza, indipendenza, autonomia di risorse, con il compito di garantire la tutela della privacy attraverso la verifica della corretta applicazione del Regolamento, la formazione del personale, la sensibilizzazione, la consulenza.

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