Transizione 5.0
Cosa prevede la modifica del PNRR italiano
Beneficia delle agevolazioni
del Piano Transizione 5.0 con MuMa Servizi !
il Pacchetto Completo 5.0:
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​Perizia 4.0 dei beni
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Certificazione Ante
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Certificazione Post
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Revisore Contabile
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Gestione del Piano Formativo 5.0
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Il Rafforzamento del Sostegno alle Imprese per la Transizione Digitale ed Energetica.
​Novità |
Transizione 5.0 rientrano gli investimenti a partire dal primo gennaio 2024.
Occorre fare una prima prenotazione sul portale GSE dell’importo totale del progetto con una stima del risparmio energetico (costo tecnologia 4.0+ eventuale costo FER + costi di formazione + costi di certificazione), il GSE risponde dopo 5 gg ed entro i successivi 30 gg occorre versare un acconto del 20% del progetto, a completamento del progetto va fatta la certificazione post richiedendo il credito residuo al GSE.
La dicitura provvisoria per la 5.0:
* Per la 4.0 (va su fatture e DDT, leasing, ed eventualmente sui pagamenti)
Bene agevolabile secondo le disposizioni della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, come modificata dalla legge 234/2021 art. 1, comma 44, e dal decreto Milleproroghe (articolo 12, comma 1-ter, D.L. n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023),e dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 423, legge n. 197/2022)
* Per la 5.0 (va su fatture e DDT, leasing, ed eventualmente sui pagamenti)
Va inserito il Codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica del GSE, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, ed il riferimento alle disposizioni di cui
all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024,
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ALLA CERTIFICAZIONE 5.0
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TECNICI UTILI A PERIZIARE
GLI INVESTIMENTI 4.0
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Incentivi per la transizione digitale ed energetica:
Procedure e Normative del Credito d'Imposta 5.0
La legislazione vigente, derivante dalla conversione del D.L. 19/2024, conferma il riconoscimento del credito d'imposta a favore delle imprese che investono in strutture produttive italiane durante il biennio 2024 e 2025. Tale incentivo mira a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica del Paese, promuovendo progetti innovativi e la modernizzazione dei processi aziendali.
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Gli investimenti devono essere diretti verso beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, inclusi nella categoria degli "industria 4.0". Questi possono comprendere macchinari, software e altri strumenti interconnessi al sistema di gestione aziendale, finalizzati a conseguire una riduzione dei consumi energetici. In particolare, si richiede una diminuzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati rispetto all'esercizio precedente.
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Il credito d'imposta varia in base al costo degli investimenti, offrendo un'incentivazione maggiore per le imprese che raggiungono una riduzione più significativa dei consumi energetici. Inoltre, viene integrato l'allegato B alla legge 232/2016 per includere tra i beni immateriali 4.0 anche software e sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici e l'efficienza energetica.
La misura ordinaria del credito di imposta è pari a:
Il documento viene ampliato includendo nel suo contesto l'allegato B alla legge 232/2016, con l'obiettivo di estendere il concetto dei beni immateriali 4.0. Inoltre, si includono i software relativi alla gestione d'impresa, se acquistati insieme agli altri beni. All'interno dei progetti di innovazione che portano a una riduzione dei consumi energetici, sono facilitati ulteriori investimenti in beni materiali nuovi, fondamentali per le attività aziendali, mirati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
Questi investimenti comprendono anche gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta e le spese per la formazione del personale, necessarie per acquisire competenze nella transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. L'accesso a questi contributi è vincolato alla presentazione di certificazioni specifiche, che documentino sia la potenziale riduzione dei consumi energetici derivanti dall'investimento (ex ante), sia la sua effettiva realizzazione (ex post).
Procedura di Richiesta e Certificazione per il Credito d'Imposta:
Ruolo degli Esperti e delle Agenzie
Tra i soggetti autorizzati a rilasciare le certificazioni rientrano, a titolo esemplificativo, gli esperti in gestione dell'energia (EGE) che sono certificati da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e le Energy Service Company (ESCo) che sono certificate da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
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Per richiedere il beneficio, è necessario presentare una richiesta telematica al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), fornendo una descrizione dettagliata del progetto di investimento e dei relativi costi, insieme alle certificazioni riguardanti la riduzione dei consumi energetici. L'impresa è anche tenuta a mantenere il GSE informato sull'andamento dell'investimento con aggiornamenti periodici. Successivamente, il GSE comunica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy le imprese che hanno richiesto il credito e l'importo richiesto, trasmettendo all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'importo del credito.
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Le regole di attuazione del credito d'imposta, comprese le modalità e i termini per la presentazione delle comunicazioni, nonché i criteri per il calcolo del risparmio energetico ottenuto, saranno stabilite da un Decreto Ministeriale del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.
Limitazioni agli Investimenti nel Piano 5.0
Il Piano 5.0 delimita chiaramente gli investimenti ammissibili, escludendo specifiche categorie:
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Attività legate ai combustibili fossili.
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Investimenti con alte emissioni di gas serra nell'ambito del sistema ETS.
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Progetti legati a discariche, inceneritori e trattamento dei rifiuti.
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Processi produttivi con elevate sostanze inquinanti.
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Investimenti gratuiti devolvibili dalle imprese nei settori chiave.
Queste restrizioni mirano a indirizzare le risorse verso settori congrui con la transizione verso una economia più sostenibile e moderna.
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Inoltre il credito d'imposta può essere utilizzato solo in compensazione, conformemente all'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/1997, e non concorre alla determinazione del reddito imponibile né ai fini delle imposte sul reddito né dell'IRAP.
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Il "credito d'imposta 5.0" non è cumulabile né con il credito d'imposta attuale, noto come "industria 4.0", che rimane in vigore fino al 31 dicembre 2025, né con il credito d'imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale Unica. Tuttavia, è possibile cumulare il credito con altre agevolazioni che riguardano le stesse spese, a condizione che ciò non comporti un superamento del costo sostenuto.
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Il credito d'imposta comporta oneri per la finanza pubblica pari a 3,150 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finanziati attraverso la nuova Misura PNRR M7 - Investimento 15 "Transizione 5.0", finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.